La MIFID 2 e la tutela dei diritti degli investitori

MIFID 2

Mifid 2: che cosa impone la direttiva per tutelare gli investitori?

Più passa il tempo e più gli investimenti finanziari diventano alla portata di tutti, questo anche grazie al Trading online che ha reso molti aspetti gestibili anche autonomamente.

Questo fattore ha incrementato anche dinamiche meno piacevoli come l’azzardo morale e la notevole asimmetria informativa che sussiste tra intermediario e investitore. A tal fine, la direttiva MIFID è stata abrogata e, a partire dal 3 gennaio 2018, è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MIFID 2.

L’acronimo significa Markets in Financial Instruments Directive, ed è la Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

L’obiettivo della MIFID 2 è quello di tutelare maggiormente l’investitore, grazie a un approccio trasparente ed efficiente da parte di intermediari e società finanziarie (come gli istituti bancari, le Società di Gestione del Risparmio e le Società di Intermediazione Mobiliare).

La trasparenza del consulente finanziario

Con questa direttiva si corregge il tiro degli intermediari, primi fra tutti i consulenti finanziari. Essi hanno il compito di assistere il proprio cliente (l’investitore) nella maggior trasparenza possibile e senza alcun conflitto d’interesse.

Lo scopo principale di qualsiasi consulente finanziario dev’essere quello di valutare le soluzioni più adatte ad ogni singolo investitore in base a una serie di parametri tra i quali mansioniamo:

  • Le somme disponibili per l’investimento
  • Obiettivi del cliente
  • La propensione al rischio
  • La possibile necessità di dovere disinvestire prima del tempo inizialmente stimato.

 

Un altro importante compito del consulente finanziario consiste nell’essere capace di porre dei limiti.  Bisogna perciò imparare a dire no quando le condizioni del caso non permettono di accontentare i desideri del cliente.

Invece di sprecare energie e denaro in progetti irrealizzabili, è necessario costruire con il cliente dei percorsi di investimento concreti e realizzabili che possano soddisfarlo.

Altro aspetto molto importante – di cui ho ampiamente discusso in un precedente articolo del blog – è l’importanza della valutazione del fattore di rischio dell’investimento.

Il consulente finanziario non è un mago, ma è un professionista che quotidianamente approfondisce e studia come impiegare al meglio i patrimoni delle persone che gli hanno dato fiducia. Ogni investimento, è bene ribadirlo, ha sempre un margine seppur minimo di rischio.

Un mercato senza oscillazioni sarebbe un’utopia – ne ho parlato anche sui miei social in un precedente post – pertanto l’investitore deve entrare nell’ottica che il fattore di rischio è parte integrante del gioco. A volte, se ben gestito, può anche sapersi trasformare in un alleato.

Il consulente finanziario deve misurare in partenza tutti i possibili margini, i fattori di rischio e attuare una strategia – mediante una corretta pianificazione finanziaria – che tenga in considerazione questi parametri e limiti al minimo le oscillazioni.

Al fine di gettare le basi per un rapporto improntato sulla lunga durata, è necessario è necessario che il consulente finanziario pianifichi dei check up periodici con il proprio cliente (investitore) per controllare l’andamento degli investimenti ed eventualmente modificare le strategie laddove necessario.

La trasparenza non è un dovere del solo professionista, infatti, è un patto che firma implicitamente anche il cliente che dev’essere sempre disposto a mantenere un rapporto di assoluta fiducia e di continua comunicazione con il consulente finanziario al quale ha deciso di affidare i propri progetti di investimento al fine di realizzarli nel modo più efficiente possibile.

 

I dati che l’intermediario deve comunicare per garantire la trasparenza

Sempre al fine di tutelare il cliente, secondo i provvedimenti attuati da MIFID 2, il consulente finanziario, o qualsiasi altro tipo di intermediario, è tenuto a esplicitare tutti i costi a cui farà fronte l’investitore. Nel dettaglio:

 

  1. COSTI ASSOCIATI AL SERVIZIO:

  • Costi correnti
  • Diritti fissi
  • Costi incidentali
  • Commissione di sottoscrizione
  • Costi di transazione e di custodia

 

  1. COSTI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO:

  • Di gestione
  • Commissioni di performance
  • Costi di uscita
  • Commissioni banca depositaria
  • Costi di intermediazione
  • Oneri fiscali

 

Quali sono le figure su cui si applica la MIFID 2?

Tutti gli intermediari finanziari tra cui:

  • Broker online
  • Banche online
  • Istituti di credito tradizionali

 

Per riassumere, la MIFID 2, al fine di rendere il più performante e sicura possibile l’attività di investimento finanziario dell’utente, si pone due importanti obiettivi:

  • Regolamentazione dell’informazione
  • Adeguatezza della comunicazione tra intermediario e cliente

In ambiti così delicati, dove il tasso di diffidenza è sempre molto alto a causa delle poche informazioni, è necessario sensibilizzare il cliente, o chiunque voglia approcciarsi al mondo degli investimenti, ed essere il più chiari, trasparenti ed esaustivi possibile nelle informazioni rilasciate, al fine di garantire delle esperienze di investimento soddisfacenti e sicure.

 

 

Mifid 2 infografica

 

 

Fabrizio Oliva

Autore del blog e consulente finanziario

 

 

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